IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo
1, commi 732, 733 e 734; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7  agosto
2020; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo  economico,  sentiti  il
Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia
e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Statuto della fondazione «Istituto di Ricerche 
         Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» 
 
  1. E' approvato lo statuto della fondazione «Istituto  di  Ricerche
Tecnopolo  Mediterraneo  per  lo  Sviluppo  Sostenibile»  nel   testo
allegato al presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 11 settembre 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico 
 
                                  Manfredi, Ministro dell'universita'
                                  e della ricerca 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020 
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 998 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.   87,   quinto   comma   della   Costituzione
          conferisce, al Presidente della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempreche' non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti perla disciplina delle materie, non coperte  da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari . 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 732, 733, 734 della  legge
          30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2019-2021): 
                «732. Per l'istituzione e l'inizio  dell'operativita'
          della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo
          Mediterraneo per lo  Sviluppo  Sostenibile",  con  sede  in
          Taranto, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da  iscrivere  nello
          stato  di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
                733. La fondazione "Istituto  di  Ricerche  Tecnopolo
          Mediterraneo  per  lo  Sviluppo  Sostenibile",  di  seguito
          denominata "Tecnopolo", e'  istituita  per  lo  svolgimento
          delle funzioni  e  dei  compiti  conoscitivi,  di  ricerca,
          tecnico-scientifici,  di  trasferimento  tecnologico  e  di
          valorizzazione  delle  innovazioni   e   della   proprieta'
          intellettuale  generata,   nel   campo   dello   studio   e
          dell'utilizzo  delle   tecnologie   pulite,   delle   fonti
          energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia
          circolare,  strumentali  alla  promozione  della   crescita
          sostenibile   del   Paese   e   al   miglioramento    della
          competitivita' del sistema  produttivo  nazionale.  Per  le
          finalita' di cui al presente comma, il  Tecnopolo  instaura
          rapporti    con    organismi    omologhi,    nazionali    e
          internazionali,  e  assicura   l'apporto   di   ricercatori
          italiani e stranieri operanti  presso  istituti  esteri  di
          eccellenza. 
                734. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi
          della fondazione e il modello organizzativo, individua  gli
          organi, stabilendone la composizione, ed e'  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  sentiti  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il   Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  svolge
          compiti di vigilanza sul Tecnopolo.». 
              - Il decreto-legge 9 gennaio 2020 , n. 1  (Disposizioni
          urgenti per l'istituzione del Ministero  dell'istruzione  e
          del Ministero dell'universita' e della ricerca), convertito
          in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,  n.
          12 e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  6  del  9
          gennaio 2020.